Validazione A.S. 2017-2018

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2017-18

Si riporta l’estratto della delibera n.56 assunta dal Collegio Docenti dell’IC Assisi 3 del 29.6.2017 che trova applicazione all’a.s. 2017-18 in materia di VALIDITA’ dell’ANNO SCOLASTICO nel settore della SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

La delibera definisce il monte ore personalizzato che deve essere conseguito dagli alunni frequentanti la nostra istituzione in relazione al corso frequentato per l’ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato. Si ricorda che la legge vigente ribadita anche dal D.Lvo 62 e dai suoi decreti attuativo n. 741 e 742 del 3.10.2017 richiede la frequenza di almeno i ¾ dell’orio personalizzato.

La presente delibera individua eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell’a.s.

Il Collegio Docenti,

VERIFICATO la validità del quadro di contesto normativo di seguito riportato che non ha subito integrazioni o modificazioni rispetto alla delibera assunta nel precedente a.s. da detto organo in materia di validazione dell’a.s. :

– artt. 8 e 9 del DPR 275/99 relativamente alla “personalizzazione dei curricoli e degli orari”,

– art. 11, comma 1 del DLGS n. 59 del 2004, relativo a “Valutazione, scrutini ed esami”, per il quale “… ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.”

-art. 5 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 relativo a “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133”

-art. 2, comma 10, l’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, che prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina

-art. 2, c. 10 del DPR 122/2009 per il quale “… nella scuola secondaria di primo grado, …. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate”

– C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 relativa a “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado.”

VISTO la delibera n. 57 del Collegio Docenti assunta in data 30.6.2016 concernente la validazione dell’a.s. 2016-17.

VISTO la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto assunta in data 15.01.2016 di approvazione del Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19 contente al suo interno (sez. 2.offerta formativa/2.1.3 organizzazione del tempo scuola) la definizione degli orari individualizzati corrispondenti ai diversi corsi attivati per il triennio l’a.s. 2016-19,

all’unanimità,

DELIBERA N.56

1.conferma per l’a.s. 2017-2018 gli orari personalizzati calcolati sul tempo orario di frequenza dell’alunno/a e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità annuale:

 

TEMPO NORMALE

30 ore settimanali

TEMPO NORMALE STRUMENTO

(classi I-II-III)

33 ore settimanali

TEMPO *PROLUNGATO

34 ore settimanali

TEMPO *PROLUNGATO CON STRUMENTO (classi I- III)

37 ore settimanali

TEMPO ORARIO ANNUALE

(33 settimane )

990 ore

1056 ore

1122 ore

1221 ore

3/4 TEMPO ORARIO ANNUALE (limite minimo di presenze)

742 ore

792 ore

842 ore

916 ore

1/4 TEMPO ORARIO ANNUALE (limite massimo di assenze)

248 ore

264 ore

280 ore

305 ore

*negli orari personalizzati del tempo pieno non vengono conteggiati i tempi settimanali relativi alla mensa scolastica.

2.conferma per l’a.s. 2017-2018 i criteri generali già assunti che legittimano la deroga al limite minimo di presenze:

-gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazioni mediche,

-terapie e/o cure programmate e documentate da certificazione medica,

-adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

le assenze degli studenti che usufruiscono della legge 104/92 adeguatamente documentate;

-le assenze degli studenti che svolgono attività sportive per la partecipazione a competizioni sportive di rilevanza nazionale ed internazionale.

3.di comunicare all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato, il limite minimo delle ore di presenza complessive e il limite massimo delle ore di assenza, tali da assicurare la validità dell’anno.

4.di pubblicare altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti.

5.di comunicare, dopo i Consigli intermedi primo periodo, scrutinio ed intermedi secondo periodo dell’anno in corso, informazioni puntuali a studenti e relative famiglie in situazione di frequenza irregolare e discontinua (assenze >20 % tempo scuola individualizzato), affinché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.”